ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI TROVANO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI TURISMO - STUDIO - LAVORO

(senza trasferimento della residenza all'estero)

Chi ha diritto all' Assistenza Sanitaria

Hanno diritto a questa assistenza:

  • i cittadini italiani

  • i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea

  • i cittadini dell’Islanda, Liechtenstein, Norvegia

  • i cittadini della Svizzera

  • i profughi

  • gli apolidi

  • i cittadini extracomunitari, iscritti al SSN;

  • i familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro cittadinanza

  • che sono iscritti nell’anagrafe degli assistiti della ULSS 4 VENETO ORIENTALE;

  • che soggiornano temporaneamente nei Paesi sopra elencati.

In quali paesi avete diritto all' Assistenza Sanitaria

  • Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

  • Paesi SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia)

  • Svizzera

  • Regno Unito

Cosa fare per avere diritto all'Assistenza Sanitaria

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto alla distribuzione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) a tutti gli assistiti aventi diritto iscritti al SSN.

Si consiglia agli assistiti che non avessero ancora ricevuto tale tessera di richiedere prima di partire il Certificato Sostitutivo Provvisorio.

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) viene accettata dal Regno Unito anche dopo l’uscita dall’ UE ( Brexit)

Dove richiedere il certificato sostitutivo provvisorio:

Per ottenere tale Certificato è necessario presentare richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, tessera sanitaria e codice fiscale presso:

Se vi trovate all'Estero

La domanda per il Certificato Sostitutivo Provvisorio può essere inviata:

In caso di malattia ed il periodo di assistenza sanitaria dovesse superare quello indicato sulla TEAM o sul Certificato Sostitutivo Provvisorio, l’Istituzione estera che vi ha preso in cura potrà richiedere alla Ulss competente (tramite modello S044 o E107), una proroga di validità.

Tipo di assistenza garantita

In caso di bisogno si può accedere direttamente ai servizi sanitari pubblici o convenzionati del Paese di temporaneo soggiorno alle stesse condizioni dei cittadini residenti in quel Paese presentando la TEAM o il Certificato Sostitutivo Provvisorio.

Gli interessati avranno pertanto diritto a ricevere tutte le prestazioni sanitarie che, in relazione allo stato di salute, si rendessero necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora in quel Paese, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del temporaneo soggiorno.

La qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate dipende dalla normativa di ciascuno dei 32 Paesi. Avrete diritto alle prestazioni che normalmente il Paese in cui vi trovate eroga ai propri assistiti e quindi queste prestazioni possono non essere equivalenti a quelle erogate in Italia.

Sono escluse da questo tipo di assistenza le cosiddette “cure programmate” cioè quelle prestazioni mediche che costituiscono la sola ragione del viaggio all’estero, le quali devono essere preventivamente autorizzate dalla ULSS (con diversa e specifica procedura) con modello S2.

Corrispettivo a carico dell'Assistito

Essendo equiparati ad un cittadino locale, godrete di tutti i diritti ma sarete anche assoggettati agli obblighi previsti in sede locale (es. pagamento ticket su rette di degenza, o su visite, ecc. che non potrà essere rimborsato).

Cosa fare in caso di mancanza del certificato

Qualora siate sprovvisti della TEAM o del Certificato Sostitutivo Provvisorio quest’ultimo può essere richiesto dalla Istituzione estera, tramite modello S044 o E107.

Se ciò non avviene potrebbero essere addebitate all’interessato direttamente tutte le prestazioni sanitarie ricevute.

Al rientro in Italia c’è la possibilità di richiedere il rimborso alla ULSS presentando apposita richiesta presso:


Sospensione del medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta

Ai sensi dell’art. 7 della L. 526 del 7.8.82, il Distretto della ULSS di iscrizione deve procedere alla sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di Libera Scelta se il soggiorno all’estero si protrae per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi.

Si conferma che la procedura sopra riportata è valida solo per le persone che si recano nei Paesi dell’Unione Europea, SEE e in Svizzera per motivi di turismo, studio e lavoro.

Diversa è la situazione per chi si reca in temporaneo soggiorno nei Paesi:

Convenzionati

L’Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale anche con i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Macedonia, Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Serbia e Montenegro, Stato del Vaticano, Tunisia.

Le suddette convenzioni prevedono condizioni e requisiti e garantiscono livelli di assistenza diversi rispetto a quelli descritti in questa procedura.

Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori:

Non convenzionati

Qualora vi dobbiate recare in un Paese non compreso in quelli indicati in questa procedura o elencati qui sopra, vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori:

Riferimenti Normativi

  • Regolamenti CE n. 987/2009, n. 883/2004, n. 631/2004

  • Decisioni CE n. 189, 190 e 191 DEL 18.6.2003