RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE UN TEMPORANEO SOGGIORNO ALL’ESTERO

Chi può richiedere il rimborso:

Possono richiedere il rimborso:

  • cittadini italiani

  • cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea

  • cittadini dell’Islanda, Liechtenstein, Norvegia

  • cittadini della Svizzera

  • profughi

  • apolidi

  • i cittadini extracomunitari, iscritti al SSN;

  • i familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro cittadinanza.

CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE IN:

  • PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

  • PAESI SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia)

  • SVIZZERA

Condizioni

  1. che siano iscritti nell’anagrafe degli assistiti della ULSS N. 4 Veneto Orientale;

  2. che abbiano soggiornato temporaneamente in uno dei Paesi sopra elencati ed hanno pagato le prestazioni sanitarie perché:

  • non erano in possesso dell’attestato di diritto o della TEAM (e l’Istituzione estera non l’ha richiesto d’ufficio);

  • le prestazioni sanitarie sono state erogate da una struttura privata convenzionata.

Si ricorda tuttavia che in alcuni Paesi le strutture sanitarie che erogano le prestazioni possono richiedere il pagamento delle prestazioni sanitarie anche in presenza di un attestato valido o della TEAM.

In tal caso è possibile richiedere subito alla competente istituzione del Paese il rimborso oppure inoltrare la richiesta al rientro in Italia alla propria ULSS.

Tipo di prestazioni sanitarie rimborsabili

Il Regolamento CE n. 631/2004 ha introdotto il nuovo principio del c.d. “allineamento dei diritti” garantendo a tutti i cittadini in temporaneo soggiorno in un Paese dell’U.E. o SEE o in Svizzera l’erogazione di tutte le cure “necessarie”.

Pertanto è possibile presentare la richiesta di rimborso per tutte le cure “medicalmente necessarie”.

Nella domanda di rimborso devono essere indicati i motivi per i quali l’assistito ha dovuto ricorrere alle prestazioni sanitarie durante il temporaneo soggiorno all’estero.

Non possono essere ammesse a rimborso spese per prestazioni sanitarie qualora risulti dalla documentazione prodotta o da altri eventuali accertamenti effettuati, che l’interessato si è recato all’estero al solo fine di ricevere cure.

Si precisa inoltre che non è ammesso il rimborso di eventuali tickets previsti dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno (es. ticket su ricoveri ospedalieri fruiti in Francia).

Procedura per ottenere il rimborso

L’assistito deve presentare la richiesta di rimborso al:

Distretto di appartenenza della Aulss 4 Veneto Orientale (vai alla pagina dedicata al distretto per maggiori informazioni);

Ufficio Assistenza Internazionale - Sede centrale Azienda ULSS4, Piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave (vedi riferimenti e orari apertura nella pagina iniziale).

Documentazione da allegare alla domanda di rimborso

Alla domanda di rimborso devono essere allegate le relative fatture in originale.

Le fatture devono essere debitamente quietanzate. In alternativa è possibile allegare la ricevuta bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento.

Modalità per la determinazione dell'importo rimborsabile (tariffazione)

Il rimborso delle spese sostenute può avvenire in base alle tariffe ed alle disposizioni vigenti nel Paese dove l’assistito ha dovuto far ricorso all’assistenza sanitaria.

Si fa presente che non è possibile determinare anticipatamente l’ammontare del rimborso e che lo stesso può non corrispondere al 100% della spesa sostenuta.

Tariffazione in base alle tariffe ed alle disposizioni vigenti nel paese dove l'assistito ha dovuto far ricorso all'assistenza sanitaria

Se l’assistito vuole che il rimborso delle spese sostenute avvenga in base alle disposizioni ed alle tariffe vigente nel Paese dove è soggiornato, dovrà specificare nella domanda di rimborso che non intende dare il proprio consenso al rimborso sulle base delle tariffe vigenti in Italia.

La richiesta di rimborso unitamente a tutta la documentazione originale di spesa verrà trasmessa all’Istituzione estera competente che restituirà la documentazione indicando l’importo da rimborsare all’assistito secondo quanto previsto dalla legislazione di quel Paese.

In tal caso il rimborso sarà determinato dall’Istituzione estera sulla base delle tariffe pubbliche previste nel Paese di temporaneo soggiorno decurtate di eventuali tickets previsti dalla legislazione di tale Paese.

Si precisa che eventuali esenzioni tickets riconosciute secondo la legislazione italiana non potranno essere riconosciute nel caso di determinazione del rimborso secondo la legislazione estera.

Per i seguenti paesi convenzionati è assolutamente necessario che gli assistiti siano preventivamente in possesso della modulistica prevista dalle rispettive convenzioni che deve essere in ogni caso sempre presentata alle strutture sanitarie del Paese di temporaneo soggiorno per ottenere l’assistenza sanitaria:

  • Argentina

  • Australia

  • Bosnia-Erzegovina

  • Brasile

  • Capoverde

  • Macedonia

  • Repubblica Jugoslavia

  • Principato di Monaco

  • Stato del Vaticano

  • Tunisia

Le convenzioni con i suddetti Paesi non prevedono la possibilità di rimborso al rientro in Italia.

Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori dei:

Riferimenti Normativi

  • Regolamenti CE n. 631/04, n. 883/04, n. 987/09

  • Nota Ministero della Salute DG RUERI/7560/I.3.b del 30.8.2005

Documentazione